Veneto – Cittadinanza negata ad una donna nonostante l’archiviazione per furto: il Tar conferma il no

Una precedente indagine per furto, poi archiviata, può comunque incidere sulla valutazione richiesta per ottenere la cittadinanza italiana. È quanto emerge da una sentenza della Quinta sezione bis del Tar del Lazio, che ha respinto il ricorso presentato da una donna originaria dell’Est Europa e residente a Limena, nel Padovano, contro il diniego del Ministero dell’Interno.
Secondo quanto riporta Il Gazzettino, la donna aveva presentato domanda di cittadinanza il 28 febbraio 2019 al Comune di Limena. Nel corso degli accertamenti amministrativi era emersa una segnalazione dei carabinieri, datata 17 luglio 2021, relativa al suo coinvolgimento in un procedimento per furto.
Quell’episodio aveva poi portato il Ministero dell’Interno, il 14 maggio 2024, a respingere la richiesta di concessione della cittadinanza.
La difesa della donna aveva impugnato il provvedimento davanti al Tar facendo leva sull’esito del procedimento penale: il 3 novembre 2021 il Gip di Padova aveva infatti disposto l’archiviazione per la particolare tenuità del fatto.
L’archiviazione, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente dai giudici amministrativi per annullare il diniego. Il Tar, riunitosi il 24 giugno scorso per esaminare il ricorso, ha confermato la decisione del Ministero.
Secondo quanto riportato nella sentenza, la concessione della cittadinanza non dipende soltanto dalla conoscenza della lingua italiana, ma richiede anche una valutazione complessiva del grado di integrazione del richiedente e della sua condotta nel tempo.
Per i giudici, il coinvolgimento nell’episodio contestato rappresenterebbe un elemento utilizzabile dall’amministrazione per valutare l’affidabilità e il livello di integrazione nella comunità nazionale. Il Tar ha inoltre sottolineato che il fatto si colloca nel cosiddetto “periodo di osservazione”, che comprende i dieci anni precedenti alla domanda e arriva fino al momento dell’eventuale giuramento.
Nella sentenza viene evidenziato anche come un medesimo comportamento possa avere conseguenze differenti a seconda dell’ambito in cui viene valutato. L’assenza di una responsabilità penale definitiva, quindi, non impedisce automaticamente all’amministrazione di considerare lo stesso episodio ai fini della concessione della cittadinanza.
Il Tar richiama in questo senso il principio della diversa rilevanza che un fatto può assumere sul piano penale, civile, fiscale o amministrativo. La valutazione richiesta per la cittadinanza, secondo i giudici, resta quindi autonoma rispetto a quella compiuta nell’ambito del procedimento penale.
Rimane pertanto confermato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la domanda presentata dalla donna nel 2019.
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