31 Marzo 2021 - 11.47

Pasqua e Pasquetta: parenti e amici, cosa si potrà fare?

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E’ in vigore la deroga per visitare parenti e amici anche si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, con autodichiarazione che potrà essere compilata su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

La questione che maggiormente interessa è la possibilità di visitare parenti o amici. Se si vuole utilizzare tale deroga per andare a trovare amici e parenti nell’autodichiarazione bisogna indicare la formula “altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio”.

Bisogna specificare l’indirizzo di partenza e quello di arrivo, senza indicare il nome della persona da cui si è ospite per ragioni di privacy. E’ possibile recarsi in un altro Comune o altra regione, a prescindere dal colore, per raggiungere porti e aeroporti. Le coppie che vivono in città diverse possono ricongiungersi dove hanno la residenza il domicilio o l’abitazione. Lo stesso vale per incontrare figli minori (anche in caso di coppie divorziate o separate). 

LE FAQ (domande frequenti – fonte Ministero Salute)

  • Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?

Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.

  • Visto il divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome differenti, se lavoro in una Regione o Provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza?

Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

  • Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro dopo il 15 gennaio?

Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all’adozione del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2).

Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.

  • È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
  • Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?

La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

  • Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

  • Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

  • Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro Comune/Regione/Provincia autonoma, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche con l’attuale divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome diverse? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma.

Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

  • Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti.

Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

  1. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Per recarsi alle seconde case le regole generali sono le seguenti.

Può andare nella seconda casa soltanto il nucleo convivente e soltanto se la casa è disabitata.

  • Non si può andare nella seconda casa con amici e parenti.
  • Può andare nella seconda casa soltanto chi dimostra di averne avuto titolo (quindi ne è proprietario o affittuario da una data antecedente al 14 gennaio 2021).

Ecco dove si potrà andare, dove sarà vietato e dove sarà obbligatorio fare il tampone prima di arrivare.

Toscana

L’ordinanza emessa dal governatore della Toscana Eugenio Giani è valida fino all’11 aprile e vieta di raggiungere la seconda casa se non per motivi gravissimi. Nel provvedimento è scritto che «l’ingresso in Toscana con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone non residenti è consentito solo in presenza di motivi di salute, di lavoro, di studio oppure per comprovate e gravi situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata». Dunque bisognerà autocertificarsi e i controlli potranno essere anche successivi.

Sardegna

La stessa regola è stata messa dal governatore della Sardegna Christian Solinas dove «i proprietari di seconde case non residenti possono entrare solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute e comunque presentando la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone». L’ordinanza quindi ribadisce anche che quanto deciso l’8 marzo con test obbligatori per i passeggeri che arrivino senza certificato di vaccinazione o di negatività. Prima dell’imbarco su navi e aerei ci si dovrà registrare sull’app “Sardegna Sicura” ma anche la documentazione che attesta «i requisiti previsti dal Dpcm del 2 marzo scorso per gli spostamenti dalle regioni di provenienza». Le compagnie aeree e marittime «potranno vietare l’imbarco in caso di documenti incompleti o se i passeggeri non hanno i requisiti necessari».

Campania

In Campania «dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile». Lo ha stabilito l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca.

Sicilia

Chi arriva sull’isola deve aver effettuato un tampone 48 ore prima dell’arrivo. Se questo non è possibile si può sbarcare ma rimanere in quarantena. Lo prevedono le disposizioni del governatore Nello Musumeci.

Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta «sono vietati gli spostamenti in entrata per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (cosiddette seconde case)».

Alto Adige

Così come in Valle d’Aosta, anche in Alto Adige, vietato a chi non risiede in Provincia di Bolzano di raggiungere le seconde case, a meno che non vi siano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità.

Liguria

In Liguria valgono, invece, le regole previste per il resto del Paese: può andare nella seconda casa soltanto il nucleo convivente e soltanto se la casa è disabitata.

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