Regolamento ERP, la Corte d’Appello di Venezia sospende l’ordinanza del Tribunale di Padova: accolto il ricorso della Regione Veneto

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Venezia, 7 maggio 2025 – La Corte d’Appello di Venezia (Seconda Sezione) ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’Avvocatura della Regione Veneto, confermando la sospensione dell’ordinanza del Tribunale di Padova che aveva ritenuto potenzialmente discriminatorio il regolamento regionale sull’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), in particolare per l’eccessiva valorizzazione del requisito della residenza pregressa.
Il provvedimento è stato assunto nella camera di consiglio del 6 maggio ed è stato comunicato oggi dalla Cancelleria. La sospensione rappresenta un passaggio significativo nel contenzioso in corso, che riguarda l’impatto delle norme regionali sui punteggi assegnati nelle graduatorie per gli alloggi popolari.
Al centro del caso c’è il criterio che premia chi risiede da più tempo in Veneto, contestato per il rischio di penalizzare i cittadini stranieri regolarmente residenti da meno anni. Il Tribunale di Padova aveva accolto un ricorso in tal senso, ma ora la Corte d’Appello ha ritenuto fondata la richiesta regionale di sospendere gli effetti di quella decisione, in attesa del giudizio definitivo nel merito.
L’Avvocatura regionale ha accolto con soddisfazione l’ordinanza, che – si legge in una nota tecnica – “riconosce la legittimità del ricorso alla fase cautelare, in attesa del pieno esame della controversia”. La sentenza finale sarà decisiva per stabilire la compatibilità del regolamento ERP con i principi costituzionali e le norme antidiscriminazione.
Il Regolamento ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) della Regione Veneto era stato considerato discriminatorio principalmente per le norme introdotte nel 2017, che stabilivano requisiti stringenti sulla residenza per l’accesso alle case popolari, colpendo in modo sproporzionato i cittadini stranieri. In particolare, il regolamento prevedeva che:
- Per fare domanda di alloggio ERP bisognava risiedere o lavorare in Veneto da almeno 5 anni continuativi.
- I cittadini stranieri dovevano presentare documentazione aggiuntiva (ad esempio sui redditi o sulla situazione patrimoniale nel paese d’origine), spesso difficile o impossibile da ottenere.
Il Tribunale di Padova aveva annullato il requisito dei cinque anni di residenza in Veneto per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ritenendolo discriminatorio e irragionevole. La sentenza, depositata il 2 gennaio 2025, accoglie il ricorso presentato da ASGI, Razzismo Stop, SUNIA e alcuni cittadini stranieri, e impone alla Regione Veneto e al Comune di Venezia di rivedere le normative e le graduatorie, eliminando il criterio della residenza a favore di parametri basati sul reale bisogno abitativo.
Il giudice aveva motivato la decisione affermando che il criterio della residenza esclude persone in situazioni di necessità che potrebbero non avere i requisiti anagrafici richiesti, violando il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. La sentenza segue la pronuncia della Corte Costituzionale n. 67/2024, che aveva già dichiarato illegittima una disposizione analoga.
La decisione del Tribunale di Padova aveva avuto un impatto su tutta la regione, obbligando le amministrazioni locali a rivedere le modalità di accesso alle case popolari, ponendo al centro le reali necessità delle persone, indipendentemente dalla durata della loro residenza. Alcuni comuni, come Padova, Verona e Vicenza, avevano già adottato misure in tal senso, ammettendo “con riserva” anche coloro che non avevano il requisito dei cinque anni di residenza.
Ora la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sospensione dell’ordinanza del Tribunale di Padova, accogliendo l’istanza cautelare presentata dall’Avvocatura regionale.













