CALCIO – Annullata l’assoluzione di 5 ultrà fermati a Vicenza
Il Tribunale di Vicenza, il 18 febbraio 2013, aveva assolto 5 tifosi del Lecce, rei di essere stati trovati in possesso di botti sul pullman. Questo dopo una perquisizione della Polizia mentre si recavano al Menti.
L’accusa mossa a carico dei tifosi era quella di aver introdotto materiale pirotenico nelle adiacenze dello stadio Romeo Menti di Vicenza: fermati al casello autostradale di Vicenza Est (ad 8,5 km di distanza dal luogo della manifestazione sportiva) i tifosi furono perquisiti e fu impedito loro di accedere alla partita del Lecce, che quel giorno avrebbe potuto festeggiare la promozione nella massima serie.
Ma non basta, a seguito della contestazione mossa dalla DIGOS, il Questore di Vicenza applicò il DASPO agli stessi tifosi con il divieto assoluto di assistere, per la durata di 5 anni, a tutte le gare di calcio della serie A, B, C1, C2 e D, a quelle della Nazionale italiana di calcio Maggiore e “Under 21”, nonché alle gare di Coppa Italia, Coppa Uefa e Champions League (misura, allo stato, ancora in atto).
La Cassazione ora ha annullato la sentenza vietando di fatto ai tifosi di portarsi dietro, botti, bombe carta e fumogeni. Secondo questa sentenza, destinata a fare giurisprudenza, è reato trasportare questo tipo di materiali, anche quando ci si trova distanti dallo stadio. Annullata quindi l’assoluzione per i 5 supporters leccesi.
Il Tribunale di Vicenza aveva così motivato, al tempo, l’assoluzione: il fatto non costituisce reato e «il possesso dei fuochi e delle bombe carta era stato accertato sull’autostrada a distanza di circa otto chilometri dallo stadio e, dunque, non nelle immediate adiacenze della manifestazione sportiva».
Secondo la Terza sezione penale della Cassazione, invece (basandosi su una sentenza depositata il 16 gennaio 1988) non può essere condivisa questa impostazione. «Il possesso di fuochi artificiali o oggetti analoghi è vietato, non solo nelle immediate adiacenze dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive o in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni stesse, ma anche durante i trasferimento da verso detti luoghi e, dunque, per tutto il tragitto necessario»
Ora sarà la Corte di Appello di Venezia a riaprire il processo.














