Omicidio stradale, ecco cosa cambia

di Ronny Spagnolo (Avvocato – Dottore di ricerca in diritto penale dell’economia)
Approvato l’“omicidio stradale”: ecco cosa cambia ed alcune osservazioni critiche sul provvedimento.
Lo scorso 2 marzo il Senato ha approvato, in quinta ed ultima lettura, il d.d.l. volto ad introdurre nell’ordinamento il reato di “omicidio stradale”. Ora basterà la promulgazione presidenziale e successivamente, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale, il d.d.l. sarà a tutti gli effetti legge dello Stato, applicabile – solo per il futuro e senza alcun effetto retroattivo – ai sinistri stradali che provochino morti o feriti.
Cerchiamo allora di capire a grandi linee che cosa cambia con la nuova disciplina, non prima d’aver chiarito quanto segue.
Un’ipotesi aggravata di omicidio colposo “stradale” non è affatto nuova all’ordinamento, essendo già prevista dalla normativa attuale. L’art. 589 C.p. ancora in vigore per qualche giorno, infatti, punisce l’omicidio colposo “comune” con una pena che va dai sei mesi ai cinque anni di reclusione. La stessa norma prevede inoltre un’ipotesi aggravata di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, punendolo con una pena compresa tra i due ed i sette anni di reclusione. Infine, la stessa normativa contempla un’ipotesi ulteriormente aggravata – punita con la reclusione da tre a dieci anni – qualora l’omicidio colposo “stradale” venga commesso da persona alterata per l’effetto di sostanze stupefacenti oppure in stato di ebbrezza, con un livello di alcol nel sangue superiore a 1,5 g/l. Vediamo allora per quali aspetti si differenzia principalmente la nuova disciplina.
1. Innanzitutto, il c.d. “omicidio stradale”, prima contemplato come forma aggravata di omicidio colposo comune, diventa ora un reato autonomo, contemplato dall’art. 589-bis C.p. Da questo punto di vista, tuttavia, la riforma avrà un effetto poco più che simbolico, dato che entrambi gli effetti che si perseguono in genere nella trasformazione di una circostanza aggravante in un reato autonomo – ovverosia l’allungamento dei termini di prescrizione e l’impossibilità di abbassare la pena concretamente irrogata dal giudice mediante il bilanciamento dell’aggravante con le concorrenti circostanze attenuanti – erano già ampiamente garantiti dalla vecchia disciplina;
2. Il nuovo delitto di “omicidio stradale” di cui all’art. 589-bis C.p., ovverosia l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, sarà punito con una pena – dai due ai sette anni di reclusione – pari a quella già precedentemente prevista dalla vecchia disciplina. Da questo punto di vista, quindi, niente cambia;
3. Differentemente dalla normativa attuale, invece, verrà comminata una pena davvero draconiana – dagli otto ai dodici anni di reclusione – per le ipotesi di “omicidio stradale” commesse da persone che si siano poste alla guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di stupefacenti oppure in stato di ebbrezza, sempreché venga accertato un livello di alcol nel sangue superiore a 1,5 g/l. Attenzione però che per i conducenti “professionali” o di mezzi pesanti la nuova ipotesi aggravata di reato scatterà già a partire dalla soglia dello 0,8 g/l;
4. Verranno infine puniti con la reclusione da cinque a dieci anni coloro che, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, provocheranno per colpa la morte di una persona in una di queste specifiche ipotesi:
a. Guidando in stato di ebbrezza con un livello d’alcol nel sangue pari o superiore a 0,8 g/l, ma inferiore a 1,5 g/l; al di sopra scatta l’ipotesi “super aggravata” di cui al punto 3);
b. Procedendo in centro abitato ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, oppure in strade extra-urbane ad una velocità di almeno 50 km/h superiore a quella consentita;
c. Attraversando un incrocio col semaforo rosso oppure procedendo contromano;
d. Invertendo il senso di marcia in prossimità di incroci, dossi o curve, oppure sorpassando altri automezzi in corrispondenza di attraversamenti pedonali oppure con linea continua;
5. All’art. 590-bis C.p. viene inserito una nuova ipotesi autonoma di reato di “lesioni personali stradali gravi o gravissime”, anche in questo caso con la previsione di limiti di pena differenziati a seconda delle diverse ipotesi parallelamente previste anche per l’omicidio stradale;
6. Viene infine previsto il c.d. “ergastolo della patente”, ovverosia la revoca della patente e l’impossibilità di conseguirne una nuova per un periodo che va dai dieci ai trent’anni per l’omicidio stradale e dai cinque ai dodici anni per le lesioni personali stradali.
Complessivamente, è plausibile che la riforma che si accinge ad entrare in vigore avrà degli effetti piuttosto tangibili, nel senso di comportare lunghi periodi di carcerazione per coloro che provocheranno sinistri stradali con morti o feriti. D’altronde, si tratta di un provvedimento fortemente promosso dalle associazioni dei parenti delle vittime della strada che, evidentemente, voleva dare all’opinione pubblica un segnale forte e tangibile di impegno nel contrasto di quelle condotto che, seppur non volontarie, provocano danni tanto gravi.
Ciò premesso, non possono tuttavia sottacersi alcune forti perplessità destate sotto diversi aspetti dalla riforma.
I numeri parlano. Innanzitutto, bisogna chiedersi se una normativa tanto rigorosa fosse davvero necessaria. L’utilizzo dello strumento penale, infatti, comporta sempre un grave sacrificio della libertà personale del cittadino al cospetto dello Stato che, in linea di massima, può dirsi accettabile soltanto quando sia volto a contrastare comportamenti gravi e sensibilmente dannosi per la società, rispetto ai quali non sembrino prospettabili altri efficaci mezzi di contrasto. Per fare tali valutazioni, tuttavia, sarebbe auspicabile che il Parlamento si comportasse in maniera razionale, guardando ai numeri del fenomeno, piuttosto che farsi trasportare dalle emozioni del momento. Quali sono allora “i numeri” del fenomeno in questione? Esiste veramente di una emergenza da contrastare?
Ebbene, basta consultare il sito dell’ISTAT per evincere quanto segue. I morti a causa di incidenti stradali erano stati 7.096 nel 2001, per poi scendere costantemente, anno dopo anno, al livello di 3.381 nel 2014. In quindici anni si sono più che dimezzati e il trend si mostra tuttora in continua diminuzione. Se invece prendiamo in considerazione i soli pedoni morti a causa di sinistri stradali, scopriamo che nel 2001 in Italia erano stati 932, mentre nel 2014 si erano quasi dimezzati a quota 548. Passando ai feriti in incidenti stradali, furono 373.286 nel 2001 per passare – diminuendo costantemente – al numero di 251.147 nel 2014. Anche in questo caso la diminuzione è davvero impressionante, al contrario di quel che vorrebbe invece suggerire una certa campagna di stampa spesso incline a cavalcare le emozioni della tragedia di turno piuttosto che ad analizzare razionalmente i problemi.
Se questi sono “i numeri” del fenomeno sembra davvero difficile sostenere che in Italia vi sia una emergenza da contrastare e, pertanto, sembra più che lecito chiedersi se un provvedimento come quello poc’anzi varato, che chiederà a tanti cittadini un sacrificio così pesante in termini di perdita della libertà personale, fosse davvero giustificabile.
Il rischio fuga. In secondo luogo, vi è chi ha già fatto notare come un innalzamento tanto marcato delle pene potrebbe avere un effetto contrario a quello perseguito. Se infatti il responsabile di un sinistro stradale si trova a dover a fare i conti col rischio di passare i prossimi anni in galera, potrebbe essere maggiormente indotto alla fuga, a tutto danno della vittima che necessiterebbe invece di immediato soccorso. E’ infatti vero che la normativa prevede un’aggravante per chi si dia alla fuga, ma nella “sinistra contabilità della pena” la possibilità di farla franca, evitando un decennio di carcerazione, potrebbe fungere da stimolo psicologico assai più robusto rispetto al deterrente costituito dalla eventualità di incorrere nell’aggravante se identificato.
Giustizia è proporzione. Proseguendo con l’analisi, merita di essere considerata l’obiezione forse più importante rivolta contro la nuova disciplina: la sproporzione delle pene previste rispetto alla reale colpevolezza dell’autore del reato. La nuova disciplina spinge i limiti di pena di questa particolare ipotesi di omicidio colposo – e un ragionamento analogo potrebbe farsi per le lesioni colpose – a livelli sovrapponibili con quelli propri dell’omicidio preterintenzionale e non molto distanti dai livelli di pena quelli stabiliti per l’omicidio volontario.
Punire è ovviamente un atto di giustizia, necessario per conservare un certo ordine nella società e garantire l’integrità e le libertà di ognuno. Quando tuttavia si perde di vista la proporzione tra l’entità della pena e la reale colpevolezza del responsabile, punire può degenerare in un atto di violenza. In questo modo la pena e la vendetta diventano la stessa cosa. Se questo è vero, vien da chiedersi se sia legittimo trattare in modo simile fenomeni tanto diversi tra loro, come l’omicidio voluto di una persona e quello che, per quanto grave sia la colpa che l’ha cagionato, non era comunque perseguito dal responsabile.
D’altronde, nei reati colposi il verificarsi dell’evento illecito che determina l’applicazione della pena è spesso legato a fattori del tutto casuali. Si pensi, solo a titolo di esempio, al sorpasso azzardato eseguito in linea continua. Ebbene, in genere si tratta di una condotta – peraltro tutt’altro che infrequente – punibile con una semplice sanzione amministrativa. Qualora tuttavia, per un mero caso quale il sopraggiungere di un altro veicolo nel momento sbagliato, ciò provochi la morte o il ferimento di qualcuno, con la nuova disciplina il responsabile rischierà una pena che va da cinque a dieci anni di reclusione. In entrambi i casi l’autore del fatto ha tenuto lo stesso identico comportamento colposo, in entrambi i casi quest’ultimo non voleva assolutamente causare alcun sinistro. Dovremmo allora ammettere che un trattamento sanzionatorio tanto radicalmente differenziato nei due casi non trova minimamente giustificazione nella colpevolezza dell’autore, che è assolutamente sovrapponibile nelle due ipotesi. A fare la differenza nella vita di una persona sarà soltanto il caso.
Chiudendo questa riflessione, sembra quindi lecito chiedersi se pene tanto elevate in relazione a comportamenti colposi, peraltro piuttosto comuni, siano davvero giustificabili o, piuttosto, non siano altro che una forma di fuga dalle proprie responsabilità da parte dello Stato che, piuttosto che investire sulla prevenzione, si limita ad assecondare il comprensibile desiderio di vendetta dei parenti delle vittime, punendo “esemplarmente” qualche malcapitato. E’ davvero questa la via giusta per garantire la sicurezza sulle strade?
Ipocrisia di Stato? Ancora, non può sottacersi come la disciplina in commento sembri trovare origine in un atteggiamento piuttosto ipocrita dello Stato. Con questa riforma, infatti, il legislatore dichiara guerra al fenomeno della guida in stato di ebbrezza, certamente causa di tanti sinistri nel nostro paese, imponendo sanzioni davvero draconiane. Nello stesso tempo, tuttavia, il legislatore non sembra essere conseguente con le intenzioni dichiarate e non intraprende con coraggio quella strada, già percorsa dai paesi dell’Europa settentrionale per contrastare lo stesso fenomeno, che segnerebbe davvero una svolta in quest’ambito: vietare la guida in stato di ebbrezza di autoveicoli del tutto a prescindere dal livello di alcool nel sangue, senza più la previsione di soglie.
La scienza ci insegna invero come già bassi livelli di alcol nel sangue siano più che sufficienti per limitare la capacità di reazione del conducente e, soprattutto, per inibirne la sensazione di pericolo. Se allora la volontà del legislatore era veramente quella di dichiarare guerra all’alcol sulle strade, c’è da chiedersi per quel motivo abbia preferito trascurare questo aspetto. Ad essere maliziosi, verrebbe da pensare che il nostro paese, in cui prolifica una fiorente industria dell’alcol, non possa permettersi di andare fino in fondo in questa battaglia e preferisca perciò limitarsi a dare in pasto all’opinione pubblica qualche punizione esemplare, senza neppure provare a risolvere il problema.
Un altro sintomo che, sempre ad essere maliziosi, potrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia approvato un provvedimento normativo più per attrarre il consenso dell’opinione pubblica che per risolvere un reale problema, si annida nelle scelte dei comportamenti da contrastare.
Non è infatti azzardato ritenere che, oggi come oggi, uno dei comportamenti al contempo più diffusi e più pericolosi sulla strada sia quello delle distrazioni derivanti dall’uso del telefono cellulare durante la guida. Basta guardarsi attorno per verificare come l’uso disinvolto del telefono alla guida (per telefonare, leggere e scrivere messaggi o magari per consultare internet) sia estremamente diffuso. Quanto alla pericolosità dello stesso comportamento non occorre spendere molte parole, essendo di tutta evidenza.
Orbene, nonostante ciò il legislatore non ha previsto questo comportamento tra quelli che integrano l’ipotesi aggravata di omicidio stradale. Anche in questo caso, ad essere maliziosi si potrebbe insinuare il sospetto che, un legislatore sopratutto preoccupato di catturare il consenso dell’opinione pubblica, abbia intenzionalmente evitato di punire eccessivamente un comportamento tanto diffuso. Un provvedimento del genere avrebbe probabilmente intimorito troppo potenziali elettori.
Contraddizioni crescono. Proseguendo con l’analisi, sembra lecito chiedersi quale significato possa avere “sbattere in galera” qualche migliaio di cittadini responsabili di sinistri stradali colposi, ma comunque involontari, quando quasi tutti gli anni il nostro legislatore è costretto ad approvare provvedimenti clemenziali volti ad alleggerire la sempre eccessiva popolazione carceraria. Ha davvero senso aprire le porte delle carceri a responsabili di reati dolosi per poi metterci dentro cittadini che hanno sbagliato un soprasso? Data l’impossibilità di mettere tutti in carcere, forse sarebbe stato meglio escogitare sanzioni alternative per i responsabili di illeciti colposi, riservando la carcerazione soltanto a coloro che si siano macchiati di gravi reati volontari.
D’altronde, anche a prescindere dalla impossibilità di sostenere una popolazione carceraria eccessiva, militano a sfavore di una tale scelta di politica criminale anche ragioni di opportunità. L’idea, purtroppo tanto diffusa nell’opinione pubblica, per cui il carcere sia la panacea di tutti i mali è contraddetta dai numeri. Il carcere, il più delle volte, non soltanto non risolve alcun problema, ma ne crea esso stesso di nuovi. Il carcere, soprattutto in Italia, anziché riabilitare chi ha sbagliato mettendolo in condizione di tornare a vivere onestamente in società, spesso e volentieri non fa altro che formare nuova delinquenza. C’è perciò da chiedersi quali vantaggi il paese immagini di ottenere rinchiudendo in istituti penitenziari per anni, ovviamente a spese del contribuente, persone che hanno colposamente provocato sinistri stradali. Non erano forse percorribili vie alternative? Le strade saranno veramente più sicure d’oggi in poi? C’è da dubitarne.













