27 Ottobre 2016 - 15.42

ALTO VICENTINO – Straniero con intestazione fittizia di auto, il giudice dà ragione alla Polizia Locale

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Lo scorso 30 settembre il Consorzio di Polizia Locale NordEst Vicentino ha contribuito a creare un importante precedente giurisprudenziale nella lotta all’elusione dei controlli relativi all’assicurazione ed alla revisione da parte di veicoli intestati fittiziamente ed immatricolati all’estero.
In quell’occasione infatti il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, Dott.ssa Bastianon ha rigettato il ricorso proposto da T.G.P. cittadino polacco, residente a Bassano che circolava da anni nel nostro territorio con autovettura fittiziamente intestata al padre.
La vettura condotta dal T.G.P. veniva fermata dagli agenti del NEVI per un normale controllo nel territorio di Cassola. Il veicolo circolava munito di targa polacca e intestato a cittadino polacco residente in Polonia; la stessa secondo la normativa italiana non poteva essere oggetto dell’applicazione della fattispecie dell’intestazione fittizia di cui all’art. 94 bis co. 2 C.d.S. Detta disciplina, infatti, prevede che chi ha la materiale disponibilità di un veicolo e lo intesti o lo mantegna intestato ad altro soggetto, violi la legge poichè questa intestazione evidentemente fittizia è volta ad eludere o pregiudicare l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
L’applicazione di questa disciplina sembra sia riservata dal legislatore ai soli veicoli immatricolati in Italia. Ciononostante, per gli operatori della strada, è frequente imbattersi in veicoli intestati a soggetti o aziende non italiani, muniti di targa estera. Questi veicoli però sono nella materiale disponibilità di cittadini con “normale residenza” in Italia. In tanti casi questa “prassi” ha il solo scopo di eludere le nostre normative nazionali, soprattutto in materia di assicurazione e revisione obbligatorie.
In questo senso, grazie al lavoro degli agenti del Consorzio di PL Nevi – con sinergia tra gli operatori in strada e gli uffici – si è riusciti a provare al Giudice di Pace che la situazione su descritta, pur avendo il veicolo targa straniera, ricalcava perfettamente la fattispecie dell’art. 94 bis C.d.S.
Il Giudice ha pertanto ritenuto legittima la sanzione irrogata di € 531,00, sposando la tesi degli operatori del Nevi e confermando il verbale fatto su strada, creando così un importante principio giurisprudenziale che potrebbe dare impulso ad un nuovo e più accurato tipo di controlli su strada.

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