24 Ottobre 2018 - 15.19

VENETO – Buoni Libro, Donazzan: “Ok autocertificazione, poi i controlli”

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Con una circolare inviata a tutti i Comuni congiuntamente con l’Anci, la Regione Veneto ha, di fatto, posto la parola fine alle polemiche sul bando per la concessione del contributo “Buoni-Libri e Contenuti Didattici Alternativi” per l’anno scolastico 2018-2019. Ne dà notizia l’Assessore all’Istruzione, Elena Donazzan, precisando che “i contenuti sono stati condivisi con l’Associazione dei Comuni-ANCI e costituiscono una pietra tombale sulle strumentalizzazioni operate da alcuni sulla specifica legge regionale, nel tentativo di attribuirci irrigidimenti che non esistono”.

In sintesi, la circolare precisa che le istruzioni per la compilazione della domanda, disponibili sul sito internet della Regione, richiamano quanto previsto dalla legge regionale 2 del 7 febbraio 2018, ossia la possibilità per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea di utilizzare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive; che né il bando, né le istruzioni per la compilazione della domanda prevedono l’inammissibilità delle richieste presentate da cittadini extraeuropei sprovviste della documentazione relativa a quanto non certificabile o attestabile da parte di soggetti pubblici italiani; che, come previsto per i casi in cui manchi uno dei requisiti previsti dal bando, anche nell’ipotesi in cui un Comune dovesse confermare di non aver ricevuto i documenti, la richiesta va comunque trasmessa alla Regione per consentire ai suoi uffici di completare l’istruttoria; che in questa fase del procedimento la domanda è da considerarsi utilmente presentata, anche in presenza della sola autocertificazione. Che, una volta conclusa l’istruttoria della Regione, entro il 30 aprile 2019 i Comuni definiranno e attueranno modalità di controllo; che, infine, sarà disposta la decadenza dai benefici in caso di accertamento di dichiarazioni false o mendaci e la Regione si riserva, in questo caso, ulteriori eventuali preclusioni dei benefici per successive domande di arogazione del contributo.

“Fin da subito – fa notare la Donazzan – abbiamo garantito che si trattava di una semplice applicazione del buon senso: nessuna preclusione a priori, ma la semplice e sacrosanta precisazione del principio che i controlli vanno e saranno fatti, stabilito che qualsiasi cittadino, anche se non italiano ma certamente appartenente ad un’altra Nazione, qui da noi può godere di tutti i diritti senza alcun intralcio, ma non può esimersi dai controlli di legittimità che valgono per tutti, italiani e stranieri”.

 

ECCO IL TESTO DELLA CIRCOLARE:

Con deliberazione n. 1035 del 17 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 27, L. 448/1998, il Bando regionale per la concessione del contributo “Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi” per l’Anno scolastico-formativo 2018-2019 a favore delle famiglie degli studenti residenti nella Regione del Veneto che frequentano le Istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di primo e secondo grado.

Le istruzioni per la compilazione della domanda fornite ai richiedenti ed ai Comuni – rese disponibili nel sito internet regionale – richiamano quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2018, ossia la possibilità per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea di utilizzare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive per i soli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, prevista dall’art. 3 del D.P.R. 445/2000 e meglio precisata, in ordine alla documentazione necessaria, dall’art. 2 del D.P.R. 394/1999.

Si evidenzia che né il bando né le istruzioni per la compilazione della domanda prevedono l’inammissibilità delle richieste presentate da cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea sprovviste della documentazione relativa a quanto non certificabile o attestabile da parte di soggetti pubblici italiani, essendo previsto, solo nelle istruzioni, l’obbligo per l’ente erogatore del contributo (il Comune) di confermare o non confermare di aver ricevuto tale documentazione.

Pertanto, come previsto per i casi in cui manchi uno dei requisiti indicati dal Bando, anche nell’ipotesi in cui il Comune dovesse confermare di non aver ricevuto tale documentazione, la richiesta deve essere comunque trasmessa alla Regione per consentire ai suoi uffici di completarne l’istruttoria.

Considerato quindi che non sussistono cause di esclusione dal contributo per mancata produzione della documentazione in parola, in tale fase procedimentale la domanda è da considerarsi utilmente presentata anche in presenza della sola autocertificazione.

Una volta conclusa l’istruttoria degli uffici regionali i Comuni, in qualità di soggetti erogatori, in attuazione a quanto previsto dal 3° comma, art. 1 della legge regionale 2/2018 in materia di controlli e verifiche, adempiranno all’obbligo di definire e, entro il 30 aprile 2019, attuare modalità di controllo, anche a campione, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio.

In caso di accertamento di dichiarazioni false o mendaci sarà disposta la decadenza dai benefici e il richiedente sarà perseguito penalmente o in via amministrativa per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ai sensi dell’art. 316 ter del Codice Penale riservandosi la Regione ulteriori eventuali preclusioni dai benefici con riferimento a successive domande di erogazione del buono libri.

 

 

 

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