11 Gennaio 2017 - 18.23

VENETO – Vietato disturbare intenzionalmente i cacciatori: la legge che fa discutere l’Italia

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La legge approvata dalla commissione regionale Agricoltura, Caccia e Pesca del Veneto, che sanziona con contravvenzioni fino a 3.600 euro chi disturba cacciatori e e pescatori è letteralmente esplosa nel dibattito politico regionale e nazionale. A proporla il presidente della commissione Sergio Berlato (Fdi), che ha ottenuto i voti favorevoli della maggioranza, quelli contrari del M5s e del Pd, che invece si era astenuto in commissione.
M5s e Dem la criticano aspramente. I primi per voce di Andrea Zanoni, che definisce ‘sproporzionate’ le sanzioni. Un cacciatore che spara troppo vicino a una strada o ad un’abitazione paga una multa compresa tra i 200 ed i 600 euro, mentre chi per sbaglio disturba la caccia deve pagare dai 600 ai 3.600 euro.
Per gli esponenti del M5s si dedica troppo tempo in consiglio al tema della caccia e in ogni caso il vero problema non è chi disturba i caccoatori ma gli incidenti di caccia.

La legge di Sergio Berlato commina pesanti sanzioni amministrative a chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività venatoria e della pesca, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o di pesca o rechi molestie ai cacciatori o ai pescatori nel corso delle loro attività.

Berlato difende la proposta:
“Finalmente la Regione del Veneto si è dotata di una norma – ha commentato il presentatore della legge Sergio Berlato – che punisce pesantemente quei criminali che sono soliti aggredite, non solo verbalmente, degli onesti cittadini mentre esercitano attività lecite dopo aver versato corpose tasse di concessione ed ingenti quote di accesso alle unità territoriali di gestione.Gli animal-ambientalisti che finora hanno goduto di una sostanziale impunità approfittando della lentezza esasperante della giustizia italiana e dell’indifferenza di alcuni giudici, da oggi dovranno assumersi la responsabilità delle loro malefatte.Fermo restando il diritto di chiunque di poter manifestare il proprio dissenso nel rispetto della legge, nessuna tolleranza sarà ammessa nei confronti di quelle minoranza esagitate che vorrebbero imporre, spesso con la violenza, le loro discutibili scelte di vita”.

Ecco il testo:
NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTURBO ALL’ESERCIZIODELL’ATTIVITÀ VENATORIA E PISCATORIA: MODIFICHE ALLALEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME REGIONALIPER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER ILPRELIEVO VENATORIO” E ALLA LEGGE REGIONALE 28 Aprile 1998,N. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHEE DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIODELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNEDELLA REGIONE VENETO” Art. 1 – Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo l’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è inserito il seguente:”Art. 35bis – Disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e molestie agli esercenti l’attività venatoria.1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio
dell’attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,002. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.”4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell’esercizio dell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto dell’articolo 842 del Codice Civile.”.Art. 2 – Modifica all’articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.1. Dopo l’articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998 n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” è inserito il seguente:”Art. 33 ter – Disturbo all’esercizio dell’attività piscatoria e molestie agli esercenti l’attività piscatoria.1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio
dell’attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.”.Art. 3 – Norma Finanziaria.
1. La presente legge non comporta alcuna spesa o onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.

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